A livello normativo, la definizione di fattura elettronica si trova nel testo IVA (D.P.R 633/72- Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) . In particolare al comma 1 dell’articolo 21 viene specificato che:
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Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico
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Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.
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La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Quindi la fattura elettronica è una fattura emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico, subordinata all’accettazione del destinatario e che si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18 del 24 giugno 2014: “con accettazione del destinatario la norma non presuppone necessariamente un accordo formale precedentemente o successivamente alla fatturazione tra le parti. Un accordo preventivo, quindi, per quanto utile ed opportuno a fini di un più strutturato scambio di informazioni tra le parti, non è di per sé indispensabile” pertanto è valida anche l’accettazione tacita del destinatario.
Fatta questa premessa, ecco i requisiti che deve avere la fattura elettronica.
Lo stesso articolo 21 del D.P.R 633/72, elenca i requisiti che la fattura elettronica deve soddisfare per essere considerata tale: “Il soggetto passivo assicura:
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l'autenticità dell'origine,
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l'integrità del contenuto
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e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”
Tali requisiti, spesso indicati con l’acronimo “A.I.L” .
Di seguito una tabella di riepilogo:
AUTENTICITÀ DELL'ORIGINE
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L’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi (o dell'emittente della fattura se ci si avvale di terzi)
devono essere certi.
La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente/committente. |
INTEGRITÀ DEL CONTENUTO
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Il contenuto della fattura ed in particolare i dati obbligatori (art. 21 DPR 633/72) non devono poter essere alterati. Come per l’autenticità dell’origine, la garanzia dell’integrità del contenuto della fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente. |
LEGGIBILITÀ DEL DOCUMENTO |
La fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto:
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dalla Dir. n. 2010/45/UE:
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il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa,
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è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.
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dalla CM 18/2014:
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è sufficiente disporre di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture,
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la fattura può essere leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.
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(*) Per garantire autenticità e integrità, è possibile utilizzare:
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la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o del terzo che emette la fattura per conto del fornitore;
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sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
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sistemi di controllo di gestione idonei ad assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile;
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altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.
I requisiti devono essere assicurati dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura e ogni soggetto passivo stabilisce come assicurarli.
Una fattura è considerata elettronica se oltre al possesso dei requisiti sopra elencati viene generata e trasmessa in via elettronica. Ad esempio, se pur possedendo i requisiti “A.I.L” il documento venisse spedito in forma cartacea non sarebbe più considerata una fattura elettronica.