Le imprese ammesse allo sgravio contributivo potranno operare una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più mensilità purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del messaggio INPS n. 7978 ossia entro il 16 gennaio 2014.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale
L 924 - Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.
L925 - Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore
Contrattazione territoriale
L 926 - Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.
L927 - Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.