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Il lavoratore in mobilità può accedere al nuovo regime dei minimi iniziando un’attività che svolgeva prima come dipendente?

Una condizione di accesso in meno per il lavoratore in mobilità o per chi ha svolto la stessa attività come precario (principio di marginalità economica, introdotto dalla circolare 17/e del 30.5.2012)

Sì, purché dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

In linea generale l’art. 27 comma 1 del d.l. 98/2011 prevede, come condizione di accesso al nuovo regime dei minimi, che l’attività che si vuole assoggettare a tale regime, non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; ad eccezione del periodo di tirocinio obbligatorio.  il Provvedimento del 22.12.2011 al paragrafo 2.2 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Inoltre la circolare 17/E del 30 maggio 2012 ha specificato che i soggetti che hanno svolto nel triennio precedente attività occasionali o collaborazioni coordinate o abbiano lavorato come dipendenti  a tempo determinato per un tempo inferiore a metà del predetto triennio, può comunque rientrare nel regime agevolato


Data Aggiornamento: 12/01/2012