Come chiarito con la Circolare n. 188/E del 16.7.98 “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è sempre detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 n. 4) del DPR n. 633/1972, la cessione di un bene oggetto dell’attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.