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Interpello 2018: quali sono le obiettive condizioni di incertezza?

Quando ci sono obiettive condizioni di incertezza sulle norme per l'interpello? Quando mancano?

L'interpello è uno strumento che permette al contribuente di inviare quesiti all'Amministrazione Finanziaria, per conoscere preventivamente un parere su determinate operazioni, o sulla portata di disposizioni tributarie per le quali sussistono dubbi interpretativi. In questo modo il contribuente, prima di porre in essere uno specifico comportamento, può conoscere quale sarà il comportamento dell'amministrazione finanziaria in caso di successivo controllo.
La disciplina dell'interpello è stata modificata dal D. Lgs. 156/2015-Revisione della disciplina degli interpelli, e l'Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni nella Circolare 9/E del 1° aprile 2016.
In particolare, l'istanza di interpello può essere fatta solo quando ci sono condizioni obiettive di incertezza delle norme.
Attenzione: si ricorda che il provvedimento del 1° marzo 2018 ha modificato gli indirizzi telematici a cui deve essere inviato l'interpello. 
 

Istanza di interpello: quando ci sono le obiettive condizioni di incertezza?

Le obbiettive condizioni di incertezza sussistono quando manca un'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione, e le previsioni normative sono equivoche e tali da ammettere interpretazioni diverse  che non consentono in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato della norma. 
Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie, spesso complesse e non univoche, si può verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito ovvero coesistano orientamenti contraddittori. 
 

Istanza di interpello: quando mancano le obiettive condizioni di incertezza?

Le "obbiettive condizioni di incertezza" mancano pertanto quando l’Amministrazione finanziaria ha dato soluzione interpretativa a casi analoghi a quelli prospettati dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati "Documentazione Tributaria" consultabile attraverso i siti internet:
  • dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)
  • del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

 


Data Aggiornamento: 13/04/2018