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Sono cambiate le modalità per la ricezione dei modelli 730-4 da parte dei sostituti d’imposta?

Sì. L’art. 16 del D.M. n. 164/1999, come modificato dal D.M. n. 63/2007, prevede ora una nuova modalità di gestione dei flussi informativi in base alla quale i CAF - dipendenti comunicano i risultati contabili delle dichiarazioni 730 in via telematica all’Agenzia delle Entrate e sarà successivamente quest’ultima a rendere disponibili tali dati ai sostituti d’imposta (pubblici e privati), ovvero entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.
L’attuazione delle nuova procedura è avvenuta in maniera graduale dal 2008, fino a riguardare dal 2010 (mod. 730-4/2010) tutte le province del territorio italiano.

A partire dal 2012 tutti i sostituti d’imposta devono partecipare al flusso telematico dei risultati finali dei modelli 730.
I sostituti d’imposta devono presentare il modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730- 4.

La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell’anno 2011.

Data Aggiornamento: 20/02/2012