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Qual è il termine di presentazione della Comunicazione Dati Iva 2016?

La Comunicazione dati Iva deve essere presentata entro il 29 febbraio 2016: ultima chiamata per questo adempimento abolito e poi ripristinato per un anno

La comunicazione dati Iva 2016 per l'anno di imposta 2015 deve essere presentata entro il 29 febbraio 2016.
Questa data dovrebbe essere l'ultima prevista per l'invio della comunicazione dati Iva: Il DL 192/2014 ha infatti differito di un anno l'abolizione che era stata prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

 

La comunicazione annuale dati IVA deve essere inviata telematicamente entro il mese di febbraio di ciascun anno:

 

  • direttamente dal contribuente attraverso il servizio:
    - Entratel;
    - Fisconline;
  • tramite intermediari abilitati.

Tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA 2016 sono, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA 2016  entro il mese di febbraio ed inoltre tutti i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:

– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda  e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

• i soggetti di cui all’articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:

– gli organi e le amministrazioni dello Stato;

– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;

– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

– gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;

• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

• le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

 


Data Aggiornamento: 25/01/2016