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Chi è esonerato dalla Comunicazione Dati Iva 2016?

Ecco chi non deve presentare la Comunicazione dati Iva 2016 per il 2015

  • Non sono obbligati alla presentazione della Comunicazione Dati Iva 2016 I contribuenti che nel 2015:
    • hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
    • sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2016 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
  • I produttori agricoli che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
  • gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • I soggetti passivi UE che nel 2015 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
    • gli organi e le amministrazioni dello Stato;
    • i comuni;
    • i consorzi tra enti locali;
    • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
    • le comunità montane;
    • le province e le regioni;
    • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
    • gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
  • i  contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

  • I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.


Data Aggiornamento: 25/01/2016