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Quali sono le sanzioni per ritardati o omessi versamenti?

Le sanzioni per omissioni si riducono in rapporto al ritardo nel pagamento nel caso si utilizzi il ravvedimento operoso

Per ritardato versamento la sanzione, calcolata sull'importo non versato è  del 30%.
 
Tale importo, però, può ridursi nel caso in cui si decida di ravvedersi. In tal caso la sanzione è pari:
  • a 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo (dallo 0,2% al 2,80%), entro il 14° giorno;
  • a 1/10 del minimo (3%), fisso, dal 15° al 30° giorno di ritardo;
  • a 1/9 del minimo (3,33%), fisso, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (oppure entro 90 giorni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo);
  • a 1/8 del minimo (3,75%), fisso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 1 anno dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo);
  • a 1/7 del minimo (4,29%), fisso, solo per per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo);
  • a 1/6 del minimo (5%), fisso, solo per per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo).

 

Data Aggiornamento: 05/02/2015