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Qual è la decorrenza dell’istituto della “remissione in bonis”?

Sanabili con la remissione in bonis le irregolarità su adempimenti la cui prima dichiarazione è successiva al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto 16/2012 sulle semplificazioni fiscali

In linea generale, le disposizioni sulla “remissione in bonis” sono applicabili alle irregolarità per le quali al 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL n. 16/2012) non è scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (es.: opzioni da esercitare dal 01.01.2012 al 30.09.2012, prima dichiarazione utile 30.09.2012).

La Circolare n. 38/E/2012 ha, tuttavia, precisato che:  “la remissione in bonis trovi applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali, alla suddetta data di entrata in vigore, sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile … ma non sia ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento è omesso”.
La precisazione riguarda, in particolare, gli adempimenti omessi nel 2011 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per tali soggetti, infatti, al 2.3.2012 è già scaduto il termine per la presentazione della “prima” dichiarazione utile (30.9.2011) ma non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2011 (30.9.2012), periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso.

La regolarizzazione non interessa le omissioni commesse nel 2010, posto che al 2.3.2012 è già scaduto anche il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’adempimento è stato omesso (30.9.2011).
Nella Circolare n. 38/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato che, “in sede di prima applicazione della norma”, il termine di regolarizzazione è fissato al 31.12.2012, anche relativamente alle comunicazioni / adempimenti omessi nel periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto dopo il 2.3.2012.

 


Data Aggiornamento: 30/10/2012