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Entro quando si può far ricorso alla “remissione in bonis”?

Il contribuente che ricorre alla “remissione in bonis” deve eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.

Il contribuente che ricorre alla “remissione in bonis” deve effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Come tale deve intendersi, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 38/E/2012:“la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso”.

Di conseguenza:
• se l’opzione va esercitata nel periodo 1.1 – 30.9, la regolarizzazione va effettuata entro il 30.9 del medesimo anno;
• se l’opzione va esercitata nel periodo 1.10 – 31.12, la regolarizzazione scade il 30.9 dell’anno successivo.

Se, invece, l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento.
La medesima Circolare n. 38/E/2012 precisa che, come termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi / IVA di riferimento, si deve fare riferimento a quello ordinario (30.09).


Data Aggiornamento: 30/10/2012