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In base alla riforma 2012, chi nomina l’amministratore di condominio?

La nomina dell'amministratore di condominio e le formalità connesse dopo la riforma 2012

In base al nuovo art. 1129 del c.c. introdotto con la Legge 220 dell’11.12.2012, l’amministratore di condominio è nominato:

  1.  dall’assemblea, con una maggioranza pari alla metà degli intervenuti alla stessa, rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio;
  2. dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario, qualora:
  • l’assemblea non vi abbia provveduto; 
  •  i condòmini siano più di 8.

L’amministratore, una volta nominato, comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, ovvero in caso di società, la sede legale e la denominazione.
Viene confermata la durata annuale dell’incarico di amministratore; al termine, lo stesso si intende rinnovato automaticamente per un’ulteriore annualità. Una volta avvenuta la nomina o il rinnovo dell’incarico, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve essere affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
 


Data Aggiornamento: 09/01/2013