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Quali sono i requisiti dell'amministratore di condominio?

Nuovi requisiti obbligatori per l'amministratore di condominio dopo la legge 220 dell'11 dicembre 2012e il DM 140 2014

Il nuovo art. 71 del RD 318/42, modificato dalla L. 220/2012,  stabilisce che gli amministratori di condominio devono:
• essere in possesso dei diritti civili;
• non aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio;
• non aver commesso altri delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;
• non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive;
• non essere interdetti o inabilitati;
• non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• aver frequentato un corso di formazione iniziale ed aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.


Gli ultimi due requisiti (diploma di scuola secondaria e  frequenza di un corso di formazione)  non sono richiesti qualora l’amministratore:
• sia uno dei condòmini dello stabile;
• abbia svolto l’attività di amministrazione condominiale per almeno un anno, nell’arco dei 3 anni precedenti
all’entrata in vigore della riforma; resta salvo però  l’obbligo di formazione periodica.


Proprio in merito alla formazione specifica obbligatoria per gli amministratori di condominio è stato  emanato dal Minsitero della Giustizia il D.M.  140 del 13.8.2014  per disciplinare criteri, modalità e contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori e i requisiti del responsabile scientifico e dei formatori.

 
Tali corsi  dovranno avere la durata di almeno 72 ore, di cui un terzo costituito da esercitazioni pratiche nel caso si tratti di quello iniziale, abilitante all'esercizio della professione di amministratore di condominio, mentre per l'aggiornamento sono richiesti corsi di almeno 15 ore per ogni anno.
 
Gli ambiti da trattare  saranno  gli aspetti giuridici, tecnici, contabili, gestionali e relazionali riferibili alla materia condominiale.  E' inoltre previsto un esame finale  per il quale il regolamento prevede  l'obbligatorietà presso una sede fisica.
 
Altro adempimento obbligatorio riguarda ancora la comunicazione al Ministero entro la data di inizio di ogni corso delle informazioni relative alle modalità di svolgimento, ai formatori e al responsabile scientifico.
 

 

 

 

Data Aggiornamento: 25/08/2015