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Quali sono le garanzie per i lavoratori in tema di videosorveglianza ?

Per la videosorveglianza necessario accordo con i lavoratori e dati non utilizzabili in procedimenti disciplinari

In deroga all'art. 4. comma 1, il comma 2 dello statuto dei Lavoratori prevede i sistemi di videosorveglianza possano essere installati per motivi di sicurezza o difensivi da condotte illecite , innanzitutto
  • previo accordo con i lavoratori attraverso le rappresentanze sindacali e
  • con modalità che tutelino la dignità e la privacy dei lavoratori  (ad es. telecamere in locali adibiti  a spogliatoi poste in modo da non consentire la ripresa diretta delle persone)
  • che i dati raccolti siano protetti da accessi non autorizzati   e che le immagini registrate siano conservate per un periodo limitato 24 ore, con eccezione di esigenze tecniche (dati raccolti nei mezzi di trasporto) o per alta rischiosità dell'attività.
Sono in ogni caso vietate le riprese ai fini di mero controllo dell'adempimento dell'attività lavorativa;  in questo senso:
  • i dati raccolti non possono essere utilizzati in procedimenti disciplinari contro il lavoratore . Esula però dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale in questo caso le prove di reato acquisite sono utilizzabili nel procedimento penale.
 
 

Data Aggiornamento: 30/10/2013