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La donazione fa perdere l'agevolazione prima casa per un successivo acquisto?

Il figlio ha ricevuto un immobile in donazione usufruendo dell'agevolazione prima casa, questo non gli preclude la possibilità di acquistare successivamente fruendo dei benefici prima casa

La Circolare n. 44 del 7 maggio 2001 ha chiarito che l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti derivanti da donazione, se ricorrono i presupposti per le agevolazioni prima casa, non preclude la possibilità di acquistare successivamente a titolo oneroso un’altra abitazione non di lusso fruendo dei benefici prima casa perché sono diversi i presupposti dell’acquisto.

La c.d. “agevolazione prima casa”, prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro), per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da donazioni, quando in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro.

Mentre l'acquisto a titolo gratuito di un immobile non fa perdere la possibilità di godere successivamente dell'agevolazione per un nuovo acquisto a titolo oneroso di una abitazione  (circolare n. 44/E del 7 maggio 2001, paragrafo 1, e circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 5.4), lo stesso non accade per la situazione inversa.

Se il contribuente ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e successivamente ne riceve uno a titolo gratuito, l'agevolazione non spetta a meno che non si impegni a rivendere entro un anno l'immobile acquistato in precedenza. (Circ. n. 12/E dell’8 aprile 2016, quesito 2.3).

 


Data Aggiornamento: 06/10/2019