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Nuova prestazione occasionale e ricevuta con ritenuta: sono compatibili?

Il nuovo contratto di lavoro occasionale L.96-2017, introdotto in sostituzione dei voucher, non va confuso con le prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto

Ai sensi dell’articolo 54bis  del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 pubblicata in  G.U. n. 135 del  23 giugno 2017 , viene riammessa la possibilità di utilizzo di prestazioni temporanee ed occasionali , descritte con precise indicazioni di carattere temporale ed economico.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto , stipulato in forma telematica sulla piattaforma INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e pubblica amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo  pagandole anticipatamente all'Istituto di previdenza , come succedeva con i vecchi voucher.
E' utile osservare che l’utilizzo del limite economico di 5.000  annui complessivi,  sia per il prestatore  che per il datore di lavoro,  non deve portare il contribuente a confondere  tale limite  con il limite, sempre pari di 5.000 euro,  del lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 cc.. In quest'ultimo caso si tratta della soglia  oltre la  quale è obbligatorio l’assoggettamento del compenso a contributi della Gestione separata .

Trattandosi dunque di due istituti contrattuali diversi,   nulla vieta ad un lavoratore di percepire sia un massimo di euro 5.000 di prestazioni occasionali (ex voucher) da più committenti, sia – nel medesimo anno d’imposta- compensi da lavoro occasionale senza limite di importo,  ma soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% e al contributo INPS Gestione separata se l’importo percepito supera euro 5.000. 


Data Aggiornamento: 26/06/2017