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INTRASTAT: cosa devono fare gli enti non commerciali?

Operazioni intracomunitarie enti non commerciali: il punto sulla presentazione dei modelli INTRA12 e INTRA13 e la soglia dei 10.000 euro per l'identificazione IVA

Gli enti non soggetti passivi d'imposta che effettuano acquisti intracomunitari, devono presentare il modello INTRA? La risposta dipende dalla soglia di acquisti effettuata. In questo articolo, facciamo il punto. 

L’articolo 49 del D.L 331/93 disciplina le modalità con le quali gli enti non commerciali sono tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA in Italia. In particolare sono previste due ipotesi:

  1. Acquisto di beni per un importo inferiore a 10.000 euro annui: in questo caso
    • l'ente prima di effettuare l’acquisto intracomunitario deve presentare il modello INTRA 13, una dichiarazione telematica dove viene dichiarato:
      • l’ammontare imponibile dell’acquisto intracomunitario
      • l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno.
    • In seguito all'operazione l'ente non corrisponde l’IVA in Italia ma nel Paese di origine dei beni
  2. Acquisto di beni per un importo superiore a 10.000 euro annui: in questo caso l'ente deve:
    1. Acquisire partita IVA in Italia
    2. Integrare la fattura del fornitore comunitario con l’IVA dovuta, e conservare il documento integrato
    3. Versare l’imposta entro il 16 del mese successivo
    4. trasmettere il modello INTRA12- dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati.
    5. Presentare il modello Intra acquisti.

MODELLO INTRA 12- dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati. 

Questo modello deve essere utilizzato dai seguenti soggetti

  • enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, DPR 633/72 non soggetti passivi d’imposta
  • produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, DPR 633/72
  • enti non commerciali e agricoltori esonerati tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta, mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti

nel caso in cui:

  • abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro
  • abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti.

Il modello INTRA 12 deve essere presentato entro la fine di ciascun mese in via telematica, indicando l’ammontare:

  • degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
  • degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 2, secondo periodo);
  • degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17, comma 2, primo periodo).
  • degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ex art. 46, comma 5, del decreto-legge n. 331 del 1993, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

Il modello deve essere presentato, in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.

 

MODELLO INTRA 13- Dichiarazione di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta

Il modello deve essere utilizzato da enti, associazioni e altre organizzazioni articolo 4, co4, DPR 633/72 non soggetti passivi d’imposta che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni soggetti ad imposta. Si ricorda che:
• fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro i predetti soggetti, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti devono dichiarare anteriormente all’effettuazione di ogni acquisto intracomunitario,
o l’ammontare dell’acquisto in corso
o l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno.
• al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l’attribuzione del numero di partita Iva mediante la presentazione del modello anagrafico AA7


Data Aggiornamento: 14/03/2018