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Fatturazione elettronica tra privati: quando non è obbligatoria?

Previsto dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime di fatturazione elettronica anche tra privati. Ecco i casi di esonero in cui sarà permessa la fattura analogica

Fattura elettronica e fattura analogica sempre più a braccetto. Se infatti la fattura elettronica entra già in vigore dal 1° luglio 2018 per i documenti fiscali relativi a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, e alla prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti; e dal 1° settembre sarà obbligatoria per il tax free shopping, dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica verrà estesa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati. 

In generale, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio SdI fornito dall'Agenzia delle Entrate si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti:

  • residenti;
  • stabiliti; 

Come chiarito nel documento "I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista" pubblicato in aprile 2018 da parte della Fondazione nazionale dei Commerciali (FNC) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) "l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l'utilizzo delle fatture analogiche pertanto continuerano a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente l'emissione della fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche".

Chi sono dunque gli esonerati da tale nuovo adempimento? Per espressa previsione normativa sono esclusi:

  • coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)
  • coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)
  • il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari 

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 

Fatturazione elettronica 2018
Obbligati

Coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato. 

Non obbligati 
  • coloro che applicano il regime forfettario,
  • coloro che applicano il regime di vantaggio,
  • coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti


Riferimenti normativi

Comma 909, art. 1 Legge 205/2017.  Al DL 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: (..) 

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » 

Comma 916, art. 1 Legge 205/2017. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. (..)

Circolare dell''Agenzia delle Entrate n° 13/E del 2 luglio 2018

 


Data Aggiornamento: 21/09/2018