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Dichiarazione IVA 2020: entro quando va versata l'imposta?

Modello dichiarazione IVA 2020: riepilogo dei termini di versamento dell'imposta

In generale, il modello di dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. Attenzione va però prestata al fatto che i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dal Cd. Decreto Crescita (DL 34/2019) di comunicare con tramite il quadro VP della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019 devono presentare la dichiarazione IVA entro il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio è un sabato, si slitta così al primo giorno lavorativo).

In particolare, nel caso in cui l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale abbia un importo maggiore di 10,00 euro (10,33 ridotto per via degli arrotondamenti effettutati in sede di dichiarazione) questa deve essere versata entro lunedì 16 marzo 2020.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. In quest'ultimo caso, le rate devono essere di pari importo e

  • la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione cioè il 16 marzo 2020
  • le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi fissata al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Si ricorda che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi. Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato del 30 luglio applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Concludiamo ricordando che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.


Data Aggiornamento: 20/02/2020