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Contributi Enasarco 2017: quali sono le aliquote?

Aliquote contributi Enasarco 2017, scadenze , minimali e massimali di versamento e sanzioni per ritardati o omessi versamenti dei contributi per gli agenti

Dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva del Fondo previdenza  Enasarco in vigore  passa al 15.55% (nel 2016 era il 15,10%)  , di cui metà a carico dell'agente e metà a carico del mandante.

Gli aumenti delle  aliquote  sono stati stabiliti con il   Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione entrato in vigore nel 2013. 

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. 

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).
Per l' Agente plurimandatario:  il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.000 euro (contributo massimo per mandato pari a 3.887,50 euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 418 euro.

Per l'Agente monomandatario: Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.500 euro (contributo massimo per mandato pari 5.831,25 euro);  il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 836 euro.

Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza ; quindi le scadenze per il versamento relative a ciascun periodo sono le seguenti :

  • 1° trimestre - 20 Maggio
  • 2° trimestre - 20 Agosto
  • 3° trimestre  - 20 Novembre
  • 4° trimestre  - 20 Febbraio dell'anno successivo.

 Il versamento va effettuato obbligatoriamente on-line, con addebito sul c/c bancario del mandante. I conteggi sono effettuati direttamente dall'Enasarco: la ditta si limita ad indicare solamente il monte provvigioni maturato per singolo agente.

Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone (sdp) il minimale e il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Per verificare l'importo della contribuzione dovuta, è possibile utilizzare il calcolatore online disponibile sul sito www.enasarco.it.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione Enasarco direttamente sul portale inEnasarco (per somme versate di competenza dal primo trimestre 2005 in poi) oppure utilizzando l'apposito modello cartaceo 3002/c da inviare a mezzo raccomandata A/R.

ATTENZIONE: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate e su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Infatti il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa.

LE SANZIONI in caso di mancato versamento prevedono che, se il contribuente inadempiente denuncia spontaneamente i versamenti contributivi omessi  relativamente alla contribuzione dovuta nell’ultimo anno, le sanzioni siano  ridotte in misura percentuale annua pari al TUR maggiorato di 5,5 punti (fino ad un massimo del 40% del contributo omesso), in luogo della sanzione ordinaria del 30% annuo (fino ad un massimo del 60% del contributo evaso).
 

Data Aggiornamento: 10/02/2017