~ IVA ~
Dichiarazione IVA 2024 - Modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8230, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini Iva.

Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2024, concernente l’anno d’imposta 2023, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2024 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2024
  • Istruzioni per la compilazione Iva
  • Modello Iva base 2024
  • Istruzioni per la compilazione Iva base
  • Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8230


Modello IVA TR - Credito IVA trimestrale

Modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023

Data ultimo aggiornamento istruzioni: 14 marzo 2023

In allegato:

  • Modello Iva TR
  • Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche tecniche per la stampa
  • Motivi dell’aggiornamento del 14.03.2023


Modello Iva 74-bis - liquidazione giudiziale o coatta

Approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Aggiornato con Provvedimento del 07.02.2023, a seguito delle modifiche operate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.

Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La trasmissione telematica da parte dei diretti interessati o degli intermediari abilitati, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.

In allegato:

  • Provvedimento del 07.02.2023
  • Modello Iva 74 bis
  • Istruzioni per la compilazione
  • Specifiche tecniche per la trasmissione aggiornate al 3 febbraio 2023


Dichiarazione IVA 2023 - Modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2023, concernente l’anno d’imposta 2022, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2023 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2023
  • Istruzioni per la compilazione Iva
  • Modello Iva base 2023
  • Istruzioni per la compilazione Iva base
  • Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378


Dichiarazione IVA 2022 - Modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11160, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2022, concernente l’anno d’imposta 2021, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2022 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2022
  • Istruzioni per la compilazione Iva
  • Modello Iva base 2022
  • Istruzioni per la compilazione Iva base
  • Provvedimento del 14 gennaio 2022


Dichiarazione IVA 2021 - Modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2021 n. 13095, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2021, concernente l’anno d’imposta 2020, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2021 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2021
  • Istruzioni per la compilazione Iva
  • Modello Iva base 2021
  • Istruzioni per la compilazione Iva base
  • Provvedimento del 15 gennaio 2021


Dichiarazione IVA 2020 - Modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2020 n. 8938, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2020, concernente l’anno d’imposta 2019, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2020 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2020
  • Istruzioni per la compilazione Iva
  • Modello Iva base 2020
  • Istruzioni per la compilazione Iva base


Costituzione del Gruppo Iva - Modello AGI/1

Modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni.
Modello e istruzioni aggiornati il 18 ottobre 2019.



Dichiarazione IVA 2019 - Modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10659, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2019, concernente l’anno d’imposta 2018, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2019 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2019 e istruzioni
  • Modello Iva Base 2019 e istruzioni


Dichiarazione IVA 2018 - Modello e istruzioni

Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2018 n. 10581, i modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l’anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2018, concernente l’anno d’imposta 2017, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2018 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2018 e istruzioni
  • Modello Iva Base 2018 e istruzioni


Dichiarazione IVA 2017 - Modello e istruzioni

Approvati, con Provvedimento del 16 gennaio 2017, i modelli di dichiarazione IVA/2017 concernenti l’anno 2016, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2017, concernente l’anno d’imposta 2016, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2017 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

In Allegato:

  • Modello Iva 2017 e istruzioni
  • Modello Iva Base 2017 e istruzioni


Dichiarazione IVA 2016 - Modello e istruzioni

Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, i modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l’anno 2015, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2016, concernente l’anno d’imposta 2015, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma.

In Allegato:

  • Modello Iva
  • Istruzioni Iva
  • Modello Iva Base
  • Istruzioni Iva Base


Comunicazione annuale dati IVA 2016

Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.



Modello per la richiesta di anticipazione Iva

Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.
Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.

Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.

Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.

L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.

In allegato:

  • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Disposizione irrevocabile di pagamento  (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)


IVA - Modello AA9/12 per le persone fisiche

Approvato il modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello dovrà essere utilizzato a partire dal 4 giugno 2015.



IVA - Modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.

Attenzione

Per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività, dal 1° aprile 2010 i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese – www.registroimprese.it

Possono quindi utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

Aggiornate le istruzioni con Provvedimento del 3 giugno 2015, le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 18 maggio 2012.



Dichiarazione IVA 2015 - Modello e istruzioni

Approvato il Modello di dichiarazione Iva/2015 concernente l’anno 2014, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2015 (Provvedimento del 15/01/2015). Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.

Il Modello IVA/2015 è composto da:

  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2015.



Dichiarazione IVA BASE 2015 - Modello e istruzioni

Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base" (Provvedimento del 15/01/2015).
Il Modello IVA BASE/2015 composto da:

  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:

  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Il modello Iva base non può essere utilizzato:

  • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.


Modello Iva 79 - Istanza di rimborso Iva

Il Modello Iva - 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

  • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
  • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento

I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
* consegna diretta
* servizio postale
* "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.



Comunicazione annuale dati IVA 2014
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Dichiarazione IVA 2014 - Modello e istruzioni
Approvato il Modello di dichiarazione Iva/2014 concernente l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 con Provvedimento del 15/01/2014.
Il Modello IVA/2014 composto da:
  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2014.



Dichiarazione IVA BASE 2014 - Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, i modelli di dichiarazione Iva/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base".
Il Modello IVA BASE/2014 composto da:
  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.
Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può essere utilizzato:
  • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.


Modello Iva 26 LP/2013

Approvato con Provvedimento del 15 gennaio 2013 il Modello IVA 26 LP/2013 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni.
Il modello IVA 26LP/2013, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, deve essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR/2013 ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.
Il modello deve essere presentato dalla controllante all’agente della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 settembre 2013).



Dichiarazione IVA BASE 2013 - Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, i modelli di dichiarazione Iva/2013 concernenti l’anno 2012, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2013 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base".

Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può essere utilizzato:
  • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.


Dichiarazione IVA 2013 - Modello e istruzioni
Approvato il Modello di dichiarazione Iva/2013 concernente l’anno 2012, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2013 con Provvedimento del 15/01/2013.

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
A partire dall’anno di imposta 2012, il rimborso non va più richiesto attraverso il quadro VR (che è stato soppresso), ma compilando il quadro VX.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2013.



Comunicazione annuale dati IVA 2013
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Dichiarazione IVA 2012 Ordinario
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012 sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2012.

Dichiarazione Iva Base/2012 - Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 16 gennaio 2012, i modelli di dichiarazione Iva/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il Modello Iva base è un modello semplificato da utilizzare in alternativa al modello tradizionale.

Il modello IVA BASE/2012 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto,
  • non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera)
  • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997
  • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.