Con l’art.244 rubricato “Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno” il Decreto Rilancio amplia i crediti di imposta introdotti con la Legge n 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in favore delle imprese operanti nelle seguenti regioni:
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Abruzzo
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Basilicata
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Calabria
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Campania
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Molise
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Puglia
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Sardegna
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Sicilia
per incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, compresi quelli effettuati in materia di corona virus.
L'ampliamento viene applicato come segue:
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dal 12% al 25 % per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e con un fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di euro
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dal 12% al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
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dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2020 introduceva un credito di imposta dettagliatamente commentato nell'articolo intitolato “Credito d’imposta investimenti R&S e innovazione tecnologica nella manovra 2020” e riguardante investimenti effettuati da imprese residenti nel territorio dello Stato in attività di:
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ricerca fondamentale;
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ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
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attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
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attività innovative e in particolare di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori:
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tessile e moda,
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calzaturiero,
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occhialeria,
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orafo,
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mobile e arredo
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della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
I costi per essere ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
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spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegai nei progetti)
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strumentazioni e attrezzature
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costi relativi a immobili e terreni
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costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti (acquisiti o in licenza), costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti
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spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture)
Il comma 2 dell'art.244 in oggetto chiarisce invece che la maggiorazione del credito di imposta è fatta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n 651/2014.
Per completezza si ricorda si è parlato di crediti di imposta in ambito di ricerca e sviluppo anche nella risposta del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) all'interrogazione 5-03577 del 12 febbraio 2020 contenente un chiarimento sulla possibilità di cumulare varie agevolazioni fiscali per PMI e start-up e in particolare:
per la cumulabilità del beneficio per investimenti in
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ricerca e sviluppo,
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transizione ecologica,
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innovazione tecnologica 4.0
la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto che la base di calcolo del credito d'imposta è «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili» e che «il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ..., non porti al superamento del costo sostenuto».
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