Fondato pericolo per la riscossione cambia marcia |
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In caso di fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento, la riscossione delle somme dovute (per il loro intero ammontare, compresi gli interessi e le sanzioni) potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima dello spirare dell’ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dal termine ultimo di pagamento. Con il D.l. 70/2011 tale norma è stata integrata, prevedendo che nell’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, non opera la sospensione di 180 giorni per l’esecuzione forzata. La differenza rispetto al passato è che, ora, il fondato pericolo è suscettibile di accelerare ulteriormente la riscossione, a seconda dei casi, anticipando l’affidamento oppure determinando lo “sblocco” dell’esecuzione forzata.
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