Con Risoluzione n 81/Edel 23 dicembre l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici ex art 190 DL 34/2020. Nel dettaglio si tratta del codice tributo per l'utilizzo in F24 del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali. L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni riconosce - per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione,
- che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato,
- un credito d'imposta pari al 30 % della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione: dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Con il decreto del 4 agosto 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo: “6919” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo - è esposto nella sezione “Erario”
- nella colonna “importi a credito compensati”
- nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
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