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Trasmissione dati sanitari entro il 31 gennaio 2017

L'articolo 3 del D.lgs. 175/2014 ha previsto l'obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Unico precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.L'art. 1 comma 949 lett. a) della L. 208/2015 ha esteso tale obbligo anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari non accreditate.

Con il Decreto MEF del 02.08.2016 e con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.07.2016, sono state ridefinite le modalità di trasmissione e utilizzo dei dati ai fini del mod. 730/Unico precompilato applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal precedente Provvedimento del 31.07.2016, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari. Con il Decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha ampliato la platea dei soggetti tenuti ad assolvere l'adempimento e con il provvedimento del 15.09.2016 l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di accesso/opposizione dei dati, previste con il precedente Provvedimento del 29.07.2016, ai nuovi soggetti obbligati.

Dopo i decreti pubblicati nei mesi estivi, l'elenco delle categorie obbligate è completo e pertanto entro il 31 Gennaio 2017, sono tenuti all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2016:

  • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
  • farmacie (pubbliche e private)
  • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN,
  • gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
  • gli psicologi;
  • gli infermieri;
  • le ostetriche/i;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • e i veterinari.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/01/2017


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