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Ravvedimento operoso per omessa comunicazione dei dati delle fatture 2017

Dal 1° gennaio 2017 sono stati introdotti alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Si tratta, in particolare, della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA. La risoluzione 104 del 28.07.20

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Esemplificando, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza, ex articolo 4, comma 4, del D.L. n. 193 del 2016, entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997). Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.
Riprendendo l’esempio di cui sopra limitatamente al numero di fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati (180), si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A, entro i primi 15 giorni; tabella B oltre i 15 giorni).

Tabella A

Scadenza Adempimento Correzione entro 15 giorni Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n 15 giugno anno n euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n 1° ottobre anno n euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n 15 dicembre anno n euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 15 marzo anno n+1 euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1 euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2 euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3 euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo

Tabella B

Scadenza Adempimento Correzione oltre i 15 giorni Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n dal 16 giugno anno n euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo
II° trimestre 16 settembre anno n dal 2 ottobre anno n euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo
III° trimestre 30 novembre anno n dal 16 dicembre anno n euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 dal 16 marzo anno n+1 euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1 euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2 euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3 euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/08/2017


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