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Crediti d’imposta adeguamento tecnologico: ecco i codici tributo

Con la Risoluzione 2 del 5 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta per l'adeguamento tecnologico. In particolare, l’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati

  • delle fatture emesse e ricevute,
  • delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, detto credito d’imposta spetta ai soggetti in attività nel 2017, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
  • 6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico.

In allegato la risoluzione. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/01/2018


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