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Autotrasportatori: software carbon tax IIIĀ° trimestre pronto

Con la nota dell'Agenzia delle Dogane n.137903 del 26 settembre 2019 sono stati forniti i chiarimenti in merito alla cd. carbon tax sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. In particolare, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. La misura del beneficio  è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019.

Sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2019. I passaggi sono i seguenti:

  • Dogane
  • In un click
  • Accise
  • Benefici per il gasolio da autotrazione
  • Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2019.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

a) per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
b) per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
c) per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazionetrasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elencoappositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

  1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
  4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/10/2019


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