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Socio di Srl semplificata: responsabilità per danni da sottocapitalizzazione?

Il socio di società a responsabilità limitata “semplificata” non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della “manifesta sottocapitalizzazione della società”. Si tratta della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata.

La responsabilità deve essere esclusa in quanto, in caso contrario, si verificherebbe il “mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e  questi soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 euro”.

Questo è l’importante principio espresso dal Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in materia di Impresa) con la Sentenza del 3 dicembre 2019, n. 11105 in merito ai danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione di una Srl semplificata.

Ricordano i giudici del Tribunale meneghino, la regola dell’obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro. Tuttavia, a partire da detto principio e come riportato nella sentenza, “non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile costituita che permea tutta l’attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il “rischio d’impresa"”.

L’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale di cui all’art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell’art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate, deve, dunque, essere coniugato con i rischi che connotano l’avvio di una nuova attività imprenditoriale.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che l’ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di Srl, con dotazione minima (o simbolica) di capitale sociale. A tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica ex ante dell’attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali. A questi ultimi viene attribuita efficacia di obblighi di legge, grazie all'introduzione dell’art. 2086, secondo comma c.c., ai sensi del quale, imprenditori e amministratori delle società di capitale, devono adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa e finalizzati a monitorare e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nel caso in esame tuttavia, il Tribunale non ha rilevato nell'operato dell'amministratrice della s.rl. semplificata, inadempienze corrispondenti ai doveri previsti dalle norme sopra citate a carico della stessa.


Fonte:
News del: 24/01/2020


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