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Credito di imposta per Società benefit nel Decreto Rilancio convertito in legge

Il Decreto Rilancio approvato al Senato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha previsto un nuovo articolo con un credito di imposta per le Società Benefit.

L’art 38 ter rubricato “Promozione dell’ecosistema Società Benefit” riconosce un credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti dalla data di entrata in vigore della Legge e fino al 31 dicembre 2020 e nel rispetto della disciplina europea e sugli aiuti di stato.

Il credito è riconosciuto per rafforzare sul territorio nazionale l’ecosistema delle società benefit.

È riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Per il 2020 il comma 3 dello stesso articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione con F24 e stando alle Note di Lettura del Decreto pare sia possibile l’utilizzo in compensazione già a partire dal 2020.

Il Fondo istituito nello stato di previsione del MISE ha una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020.

La copertura finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2020 e a 7 milioni per il 2021 sarà provveduta riducendo il fondo per esigenze indifferibili.

Le società benefit sono state disciplinate dall’art 1, commi 376 e seguenti della legge di stabilità per il 2016 (Legge 208 del 2015) e sono quelle società che perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse

Tali attività indicate nell’oggetto sociale sono perseguite con una gestione responsabile, sostenibile e trasparente.

La società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare gli interessi dei soci e l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale ha effetto, e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Tali società, che hanno indicato nell’atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intendono perseguire possono indicare nella denominazione sociale la sigla SB o la dicitura società benefit e utilizzarla nei titoli emessi, nella documentazione e nella comunicazione verso terzi.

Per approfondimento sulle società benefit si legga La società benefit: nuovo modello di impresa sostenibile
  

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/07/2020


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