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Nuova Sabatini: il MISE chiarisce a chi spetta l'erogazione in una unica soluzione

Con Circolare 10 febbraio 2021, n. 434 , il MISE ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell' erogazione del contributo c.d. "Nuova Sabatini".

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa della cosiddetta “Nuova Sabatini” prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.

Inoltre, con la circolare in oggetto, è stato chiarito che l'erogazione in un'unica soluzione spetta:

  • per le domande  presentate dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in presenza di un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (art. 20, comma 1, lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34);
  • per le domande presentate dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in presenza di un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (art. 39, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76);

Il documento spiega che "con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura".

Ricordiamo che:

il Decreto Crescita aveva previsto l’erogazione in una unica quota del contributo solo per le domande con finanziamento non superiore a 100.000 euro, 

poi il Decreto Semplificazioni lo aveva aumentato a 200.000 euro.( modifica introdotta dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

L’eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento, risulta essere un intervento semplificativo con alcuni vantaggi:

  • maggiore efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento
  • rapidità di incasso del beneficio

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/02/2021


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