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Nuovo decreto COVID: le novità su obbligo vaccinale e supergreen pass

Come annunciato il Governo ha varato nel Consiglio dei Ministri di  ieri sera le nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole .

Il nuovo decreto legge cerca di “rallentare” la curva di crescita dei contagi  nei luoghi di maggiore aggregazione e per  quelle categorie  piu esposte che sono a maggior rischio di ospedalizzazione , agendo su piu fronti. vediamo i dettagli che emergono dal  comunicato stampa governativo.

Il decreto legge (n. 1-2022)  è stato pubblicato Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio . QUI IL TESTO

Obbligo vaccinale 

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall'8 gennaio  2022

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età  quindi sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super green pass)  per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022.

Per il personale universitario,  docente e non, l'obbligo vaccinale si applica senza senza limiti di età,  come già succede per il personale scolastico.

Green Pass Base

l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario ( con vaccino, guarigione o test negativo)  è estesoi per l'accesso a servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste SPA)  e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario  per  esigenze essenziali e primarie della persona ( negozi di alimentari e farmacie)

Smart working 

Il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  ha definito con il ministro Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile

Scuola 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività in maniera differenziata:

  •  Scuola dell’infanzia Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 
  • Scuola primaria (Scuola elementare) Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 
  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.   Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Fonte: Governo Italiano
News del: 08/01/2022


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