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Modello 770/2024: codici per versamenti sospesi alluvioni

Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 61647 del 26 febbraio relativo al Modello 770/2024 da presentare entro il 31 ottobre.

Il Modello 770/2024 è composto da:

  • frontespizio,
  • quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. 

Si evidenzia che non sono ancora disponibili le specifiche tecniche di trasmissione del flusso telematico che verranno pubblicate in seguito.

Tra le novità di quest'anno, si segnalano i codici dei versamenti sospesi, per le alluvioni di Emilia Romagna, Marche e Lombardia, da indicare nei quadri ST e SV.

Prima di dettagliare, ricordiamo che il modello 770/2024 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati,
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Modello 770/2024: versamenti sospesi per alluvioni

Nel Modello 770/2024 nei dei prospetti ST e SV dovranno essere distinti i codici identificativi dei versamenti dei tributi sospesi nel 2023, causa alluvioni, con ripresa dei versamenti disposta nello stesso anno.

In particolare, al punto 10 (NOTE) dei quadri ST e SV, per il codice Z per sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, occorre indicare i codici:

  • 1-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
  • 2-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell’allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (SOLO PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE);
  • 3-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132).


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/02/2024


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