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Superbonus indigenti: restituzione del fondo perduto non spettante

Con la Risoluzione n 9 del 29 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per la restituzione spontanea del fondo perduto superbonus per indigenti.

Nel dettaglio, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; 
  • “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; 
  • “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022.

Consulta la risoluzione n 9/2024 per le regole di compilazione dell'F24.

Fondo perduto superbonus indigenti: la % spettante

Con il Provvedimento n 411178 del 24 novembre delle Entrate veniva determinata la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per il superbonus per i soggetti con redditi entro i 15.000 euro. (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).

La percentuale di cui al punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 è pari al 100%. 

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata (dal 2 al 31 ottobre 2023) in assenza di rinuncia.

Ricordiamo che l’erogazione prevista dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22, articolo 9, comma 3) riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 per risorse complessive pari a 20 milioni di euro.

Superbonus: regole per il fondo perduto indigenti

Con Provvedimento n. 332648 del 22 settembre sono stati fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda (scarica qui il modello con le istruzioni)  che che andavano presentate dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

Il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.

Il modello di domanda prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. 

Alla presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui segue comunicazione dell’esito della richiesta.

L'agenzia ha sottolineato che la base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. 

L’ammontare del contributo richiesto, quindi, è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. 

La percentuale di ripartizione spettante è stata fissata al 100% con il provvedimento n 411178 del 24 novembre  2023.

Fondo perduto indigenti superbonus: i requisiti per averlo

Con Decreto MEF del 31 luglio 2023 pubblicato in GU n 198 del 25 agosto si determinano i criteri e le  modalità per l'erogazione del contributo relativo alle  spese sostenute per gli  interventi di: efficienza energetica, sisma  bonus, fotovoltaico  e  colonnine  di ricarica di veicoli elettrici  previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del decreto-legge  n. 176  del   2022.

Il contributo, noto come Fondo indigenti, che supporta chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali:

  • non produce effetti fiscali per il beneficiario,
  • ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023,
  • a certe condizioni.

Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di  attività di  impresa, arte  o professione, sostengono spese per gli interventi legati al Superbonus ((di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020), e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) che il  richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
  • b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o  di diritto  reale   di   godimento   sull'unità immobiliare  oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
  • c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/01/2024


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