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Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili

Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.

Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.

Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.

Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green

Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.

In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.

Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.

Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.

Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.

Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione. 

Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.

Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.

Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.

Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrĂ 

Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
Il passaporto di ristrutturazione comprende:

  • a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
  • b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
  • c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
     norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
     fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione;
  • d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
  • e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
    •  i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
    •  ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
    •  iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
    •  iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
    •  v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
  • f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  •  g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
  •  h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai  cambiamenti climatici;
  •  i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
  •  j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle  pagine web degli sportelli unici.

Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:

  • a) un calendario indicativo delle fasi;
  • b) per ciascuna fase:
    • i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro  vantaggi, svantaggi e costi;
    • ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici  sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici  a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica  degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove  esistano];
    • iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
    •  iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
    •  v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
    •  vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali  e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
    •  vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
  •  c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
    •  i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
       consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
    •  ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
    •  iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
    •  iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
    •  v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
    •  vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
  • d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
  •  e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
     paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
     dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
     quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
     occupa del passaporto di ristrutturazione;
  •  f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe  a disposizione dell’esperto;
  •  g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione,  informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a  eventuali ristrutturazioni pianificate.

Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard  


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/05/2024


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