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Sicurezza: responsabilita’ per omessa informazione ai lavoratori

La Cassazione penale, sez. IV, 1 ottobre 2013, n. 40605 ha stabilito che il debito di sicurezza a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente prevede, tra l'altro, l'obbligo di informarlo e di formarlo adeguatamente sui rischi per la salute in relazione all'attività svolta nell'impresa (artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/1994, vigenti all'epoca dei fatti). Ove il lavoratore faccia uso di un prodotto pericoloso (un solvente, nel caso concreto), è necessario renderlo edotto degli specifici rischi connessi ed, all'uopo, non basta esplicitare un divieto (es., utilizzare acqua fredda e non calda quando si adopera il solvente), se non si fanno comprendere le ricadute sulla sicurezza che determinate modalità lavorative possono comportare (es., l'uso di acqua calda aumenta il rischio di esplosività del prodotto).
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/10/2013


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