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Tirocinio commercialisti: possibile la sospensione per i fuori corso

Il Ministero dell'istruzione dell 'universita e della Ricerca  con Nota 11 gennaio 2016, n. 379, ha precisato che il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 stabilisce che il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Infatti, nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione quadro tra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai fini dello svolgimento, in concomitanza con il percorso formativo, nonché, ai fini dell'esonero della prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione dì dottore commercialista e di esperto contabile.

II D.M. n. 143/2009 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per dottore commercialista ed esperto contabile), inoltre, prevede all'art 8, comma 4, la possibilità per il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso di chiedere una sospensione del tirocinio.

Da ciò deriva che, ai fini dell' applicazione della Convenzione quadro 2014, a parziale modifica della nota prot. 17532 dell’8/10/2013, il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, a compimento del semestre e delle ore previste in Convenzione e che la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno successivo al compimento della durata legale del corso.

Infine, va precisato che è possibile l’iscrizione al registro dei praticanti purché i crediti previsti siano acquisiti durante l’intero percorso della laurea magistrale.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/02/2016


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