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Interpello abbreviato: ecco le disposizioni attuative

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27/06/2016 n. 148 del Decreto del Mef del 15 giugno 2016, sono state disciplinate le modalità applicative di questa procedura abbreviata di interpello preventivo per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo (cooperative compliance).

Si rammenta che il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, intesi quali rischi di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque
connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, dovrà essere redatta in carta libera, sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

L'istanza di interpello abbreviato deve contenere:

  1. i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale;
  2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
  3. le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  4. l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
  5. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;
  6. l'indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

L'istanza deve contenere anche l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facolta' di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.


Fonte: Gazzetta Ufficiale
News del: 29/06/2016


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