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Consolidato nazionale: continuazione in caso di operazioni straordinarie

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 40/E del 26 settembre 2016 ha fornito chiarimenti sugli effetti sulla continuazione del consolidato nel caso di scissione parziale di una società consolidante a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione alla quale sono state trasferite una o più partecipazioni di controllo nelle società che facevano parte del consolidato della scissa. In merito alle partecipazioni:

  • non trasferite dalla società scissa alla beneficiaria e rimaste in capo alla scissa, la scissione non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’articolo 117, comma 1, del Tuir.
  • trasferite alla società beneficiaria della scissione parziale, quest’ultima può chiedere la continuazione della tassazione di gruppo mediante l’interpello. In particolare, il contribuente può dimostrare che, fermo restando il requisito del controllo, l’operazione realizzata non determina alcun “effetto distorsivo” in ordine all’istituto del consolidato fiscale, né alcuna strumentalizzazione dei vantaggi fiscali tipici di tale regime di  imposizione. L’operazione di scissione posta in essere, pertanto, non preclude di per sé la continuazione del consolidato preesistente da parte della beneficiaria con le società ad essa trasferite, in quanto quest’ultima subentra nel requisito del controllo preesistente in capo alla scissa con riferimento alle società trasferite, in virtù dell’effetto successorio dell’operazione. Il consolidato facente capo alla società beneficiaria non si configura come un “nuovo” consolidato, bensì come una parte di quello originario, il cui perimetro di consolidamento è costituito esclusivamente da alcune delle società facenti parte del perimetro del consolidato della società scissa. Ne consegue che una parte delle perdite fiscali maturate in costanza dell’originario consolidato (e non ancora utilizzate dal medesimo) si intende trasferita senza soluzione di continuità al consolidato che viene ad esistere in conseguenza dell’operazione straordinaria.

Attenzione: Le considerazioni relative alla possibilità da parte della beneficiaria di utilizzare, nell’ambito del suo consolidato, le eventuali perdite fiscali generate nel consolidato originario dalle società trasferite non operano nella diversa ipotesi di scissione di consolidante a favore di beneficiaria preesistente e dotata già di una propria struttura operativa. In tal caso, infatti, esisterebbe il pericolo di strumentalizzare l’istituto della continuazione del consolidato in capo alla beneficiaria attraverso la compensazione intersoggettiva tra il risultato fiscale della parte di consolidato che viene trasferito ed il risultato fiscale di un soggetto terzo, estraneo al consolidato.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 30/09/2016


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