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Sanatoria sulle liti pendenti per l’accise nel decreto fiscale 2017

La definizione delle controversie in materia di accise e IVA è il risultato di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze che prevede l’inserimento dell’art. 5 bis al decreto legge 193/2016.
L'articolo di nuova istituzione prevede che al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e IVA afferente, l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:
   a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010;
   b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al venti per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate, non superiori a sette, con aggiunta degli interessi.
I giudizi sono sospesi e il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
La definizione è possibile a condizione che sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.


Fonte:
News del: 16/11/2016


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