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Sisma centro Italia: รจ legge il primo Decreto Terremoto

La Camera, nella seduta del 14 dicembre, ha dato il via libera alla Legge per la Ricostruzione (legge del 15 dicembre 2016 n. 229) dei territori dell’Italia centrale colpiti dal terremoto del 24 agosto, con 441 voti favorevoli e nessuno contrario.
Il primo decreto terremoti, il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, viene così convertito in legge con modificazioni dalla legge 229/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016.

Il primo decreto terremoto (Dl 189 del 2016), dopo i vari passaggi parlamentari, composto da 53 articoli e due allegati, è stato unificato con il secondo decreto (Dl 205 del 2016) resosi necessario con l'ampliamento dei territori danneggiati, in seguito alle scosse che si sono verificate a fine ottobre 2016, riproducendo quindi i contenuti anche di questo, a seguito della confluenza di tale provvedimento, il titolo originario, che contiene un esclusivo riferimento all'evento sismico del 24 agosto 2016, è stato modificato con un più generico riferimento agli eventi sismici del 2016.

La presente legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2016. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici insorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale con gli articoli da 46 a 49 vengono stabilite disposizioni in merito:

  • alle perdite d'esercizio per l'anno 2016;
  • alla detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti;
  • alla proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi;
  • in ambito giudiziario, ai termini processuali e sostanziali, alle prescrizioni e decadenze, al rinvio di udienze, alla comunicazione e notificazione di atti.

L'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo che le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi.
L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.
L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. 

Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative europee, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.  È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/12/2016


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