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Voluntary-bis: online la bozza della relazione di accompagnamento

Online il Format per la redazione della relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary bis).
La domanda di accesso alla procedura, i cui termini sono stati riaperti dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (Dl n. 193/2016), deve essere infatti accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a ricostruire gli investimenti o le attività finanziarie detenute all’estero e a determinare i maggiori imponibili, oltre che dalla relativa documentazione.

La relazione di accompagnamento è strutturata nelle seguenti sezioni:

  • “INTRODUZIONE”: in tale sezione deve essere fornito un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere indicati gli anni interessati dall’emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno, specificando se la collaborazione volontaria ha ad oggetto anche contanti o valori al portatore;
  • “PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE”: in tale prospetto va rappresentata una riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all’ultimo modello presentato.

I termini per presentare la documentazione scadono il 30 settembre 2017.

Se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 29/12/2016


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