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Antiriciclaggio: utilizzabilitĂ  ai fini fiscali dei dati acquisiti dalla GF

I dati e le informazioni conservati da soggetti obbligati dal D.lgs sull'antiriciclaggio, (D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017) che siano stati oggetto di verifica da parte della polizia amministrativa, ove integrino violazioni di natura fiscale, potranno essere utilizzati per procedere alla immediata contestazione all’indagato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il concetto di “utilizzabilità immediata ai fini fiscali” si riferisce:

  • ai rapporti professionali continuativi e alla prestazione (data di instaurazione del rapporto, dati identificativi del cliente e del titolare effettivo);
  • allo scopo e alla natura della prestazione professionale;
  • alle operazioni (data, causale, importo, mezzi di pagamento, tipologia dell’operazione, dati identificativi del soggetto che la effettua e del soggetto per conto del quale l’operazione viene realizzata).

L’acquisizione degli elementi risultanti dalle attività ispettive compiute dalla polizia amministrativa, per fini legati all’attuazione delle politiche di antiriciclaggio e la loro successiva trasposizione nel procedimento tributario, deve realizzarsi nel rispetto, sia della normativa fiscale vigente, sia delle disposizioni prescritte dalla Legge 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Il trasferimento tra gli atti delle ispezioni fiscali, avviene per dati e notizie acquisiti a seguito di:

- ispezioni o controlli antiriciclaggio. In tal caso il trasferimento sarà realizzabile solo a seguito della conclusione, da parte della GF, di tutte le attività volte a verificare il corretto assolvimento degli adempimenti prescritti dal Decreto, da parte dei soggetti obbligati, purché le informazioni in questione non siano confluite in un procedimento penale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi, il loro utilizzo per fini fiscali sarà soggetto all’applicazione delle disposizioni ex artt. 63 del D.P.R. 633/1972 e 33 del D.P.R. 600/1973;

- approfondimenti investigativi di segnalazioni di operazioni sospette. In tal caso il trasferimento:

  • dovrà essere realizzato nel rispetto del divieto di comunicazione al cliente o a terzi, dell’avvenuta segnalazione, ex art. 39 comma 1 del D.Lgs231/2007,
  • si concretizzerà esclusivamente a seguito dell’avvenuto e definitivo completamento, da parte della GF, delle procedure di approfondimento investigativo inerenti a segnalazioni di operazioni sospette, fatte pervenire al UIF.
  • non deve determinare l’inserimento di dati identificativi del segnalante, negli atti realizzati dalla GF a seguito del controllo o della verifica fiscale.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/09/2017


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