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Apprendistato 1 livello: torna la contribuzione progressiva

Con la Circolare n.108 del 14 Novembre 2018INPS riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato  a seguito delle modifiche intervenute  nel corso degli ultimi anni e modifica alcune prassi consolidate.

L'istituto ricorda innanzitutto le tipologie di apprendistato vigenti :

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ( anche “apprendistato di primo livello” o duale); 
  2. apprendistato professionalizzante (anche “apprendistato di secondo livello”);
  3. apprendistato di alta formazione e di ricerca ( anche “apprendistato di terzo livello”). 

La novità principale chiarita nella circolare riguarda  la misura della contribuzione  nell'apprendistato di primo livello ovvero valido per il conseguimento di diplomi professionali :  nelle aziende sotto i 9 dipendenti (per le assunzioni dopo il 24 settembre 2015)  torna ad essere fissata in tre scaglioni graduali :

  • 1,5% per i primi 12 mesi 
  • 3% per il secondo anno e
  • 5% a partire dal terzo anno

I contributi versati  indebitamente  potranno essere recuperati entro il 18 febbraio 2019 .

La seconda novità importante riguarda  l'apprendistato professionalizzante di soggetti beneficiari di mobilità ordinaria : per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017  non è piu valido il regime agevolato della legge 223/91  (aliquota 15,84% per i primi 18 mesi del contratto ) ma si torna alla contribuzione ordinaria

Nelle aziende con piu di nove addetti l'aliquota complessiva  in tutti i 36 mesi è pari al 17,45%,  di cui 5,84% a carico dell'apprendista , cui va aggiunto l'onere di finanziamento degli ammortizzatori sociali.

Per maggior informazione, clicca qui


Fonte: Inps
News del: 15/11/2018


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