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Imposta di successione:cosa succede se si donano partecipazioni a una fondazione

Un contribuente intende destinare per via testamentaria ad una Fondazione (ente senza scopo di lucro) alcune partecipazioni sociali di minoranza in società di capitali di diritto italiano. Al riguardo, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate:

  1. se il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali alla Fondazione possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni sebbene le partecipazioni, oggetto di disposizione testamentaria, non consentano alla Fondazione di acquisire il controllo di società;
  2. i criteri di individuazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla Fondazione, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate in caso cessione sia con riferimento ai redditi di capitale.

I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 441 del 29 ottobre 2019, allegato a questo articolo.

In merito alla prima questione, l'articolo 3, comma 1 del (TUS) esclude l'assoggettamento all'imposta sulle successioni per i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità". L'esenzione dall'imposta è subordinata alla sussistenza di

  • un requisito soggettivo: possono beneficiare del regime di favore anche le fondazioni legalmente riconosciute.
  • e di un requisito oggettivo: la norma attribuisce rilevanza sia allo scopo che la fondazione persegue che alla sua esclusività. 

Nella fattispecie in esame,al verificarsi delle suindicate condizioni necessarie sotto il profilo oggettivo, il trasferimento delle partecipazioni può beneficiare del trattamento di esenzione in quanto non rileva la circostanza che i titoli da trasferire non consentano alla Fondazione di acquisire il controllo delle società partecipate.

In merito alla seconda questione interpretativa:

  • Nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte della Fondazione, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67 del TUIR si assume come costo "il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione". Nel caso di specie, quindi, ove sussistano le condizioni per l'esenzione dall'imposta di successione,  il criterio del valore normale dovrebbe applicarsi a tutti i trasferimenti di partecipazioni. Nel caso di specie la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria  andrà a ridurre il costo fiscale della partecipazione determinato sulla base del valore normale alla data di apertura della successione.
  • Con riferimento ai redditi di capitale originati dalle fattispecie di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del TUIR, si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 47 le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti "costituiscono utile" per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Nel caso di specie, dunque, non è possibile assumere in luogo del "prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione" il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione di cui all'articolo 68, comma 6, del TUIR. Si ricorda, inoltre, che affinché in sede dell'eventuale liquidazione della partecipazione detenuta dalla Fondazione, tali utili siano tassati in capo alla stessa, sarà necessario assoggettare a tassazione la differenza tra le somme o il valore normale dei beni che la stessa riceverà e il prezzo pagato dal de cuius.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/11/2019


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