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Nessuna agevolazione per l'atto di rinuncia alla casa coniugale

L'atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e gli adempimenti di cancellazione della trascrizione, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi tra i coniugi, non sono assoggettati all’agevolazione prevista dall' art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

Ciò è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 39 del 10 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato).

La soluzione prospettata deriva dall’Interpello presentato dall’ex coniuge che, dopo aver deciso di rinunciare all’assegnazione della casa coniugale, per spostarsi a vivere in altra abitazione con il nuovo coniuge e le figlie, desiderava sapere se fosse possibile beneficiare dell’esenzione da imposte (bollo, registro, ed altre tasse) come previsto dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento all’atto di rinuncia e agli adempimenti connessi dallo stesso effettuato.

L’Agenzia ha risposto negativamente a tale quesito, sulla base del fatto che la norma di cui si chiede l’applicazione è volta ad agevolare il superamento della crisi coniugale evitando che l’imposizione fiscale possa aggravare ulteriormente la situazione. L’esenzione dalle imposte si applica soltanto in relazione alle attribuzioni patrimoniali connesse al superamento della crisi e non quindi al caso prospettato dalla contribuente.

L’atto unilaterale di rinuncia e i relativi adempimenti a carico dell’istante derivano da una libera scelta dell’ex coniuge e pertanto non sono connessi ad alcun adempimento di obblighi relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio.

Come previsto dall’art. 19 Legge 74/1987 infatti, gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Ulteriore conferma della soluzione prospettata dall’Agenzia è riscontrabile nella risoluzione n. 372/E del 14 dicembre 2007 che circoscrive l’ambito di operatività dell’agevolazione a quegli atti ed accordi correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, e non a quelli raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e viceversa realizzabili in qualsiasi momento.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/02/2020


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