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Imposta di successione con figlia erede rinunciataria in favore della madre

Con Risposta n 206 del 9 luglio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla imposta di successione relativa ad un caso di eredità del coniuge per il quale l’altro coniuge acquista anche la parte della figlia, rinunciataria della propria quota in favore della madre.
L’agenzia chiarisce che in merito agli aspetti civilistici vale il criterio generale della lex successionis ossia vale la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso. 

Per gli aspetti fiscali vale invece la legge dove è ubicato il bene immobile oggetto della eredità, in questo caso l’Italia, in quanto stabilito dalla convenzione contro la doppia imposizione con lo stato francese.

Ricapitoliamo il caso in esame: con interpello l’istante residente con il marito appena defunto in Francia, domanda alla agenzia delle entrate come gestire la successione relativa ad un immobile situato in Italia e concesso in comodato d’uso alla loro figlia che vi risiede da più di 20 anni.

L’istante fa presente che il notaio francese ha impostato la successione tenendo conto del fatto che suo marito con contratto di donazione le avrebbe donato al suo decesso, l’universalità dei suoi beni, salvo riduzione in presenza di figli o discendenti dei figli. La figlia, residente in Italia, con atto consegnato al notaio francese dopo la morte del padre ha espresso consenso alla esecuzione della volontà paterna rinunciando alla propria quota in favore della madre.

L’erede istante con interpello in relazione alla successione in Italia domanda:

  • conferma dell'applicabilità alla fattispecie in esame della legge francese;
  • come devolvere alla moglie del de cuius l'intera quota di proprietà del bene in Italia;
  • quali annotazioni e quali documenti allegare alla dichiarazione di successione
  • come riportare i dati relativi alla figlia e in che veste nella dichiarazione di successione.

L’agenza delle entrate nella risposta n 206 del 9 luglio affronta ogni singolo punto come segue.
In merito alla applicabilità alla fattispecie della legge francese per la successione dell’immobile sito in Italia, l’agenzia cita il Regolamento Europeo n 650/2012 che all’art 21 stabilisce “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte” 

Inoltre, secondo lo stesso regolamento all’art 23, si stabilisce che la legge dello stato di residenza abituale del defunto al momento della morte, regola anche l’individuazione dei beneficiari, le loro quote rispettive ed eventuali oneri imposti dal defunto e la determinazione di altri diritti successori.

Perciò in merito ai primi due punti l’agenzia evidenzia l’applicabilità della legge dello stato di residenza del defunto che di fatto regola gli aspetti civilistici della successione.
Non vale lo stesso per gli aspetti fiscali, espressamente esclusi dallo stesso regolamento dalla propria competenza.
Le Entrate allora fanno ricorso per rispondere alle domande successive della istante alla Convenzione n 708 del 1994 tra Italia e Francia contro la doppia imposizione.

Secondo la suddetta convenzione e in particolare per l’art 5 “I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato” e perciò in questo caso sono imponibili in Italia.

Nell’ordinamento italiano per l’imposta di successione occorre fare riferimento al DL n 262 all’art 2 comma 48 e 49 e in particolare per ciò che riguarda il coniuge e i parenti in linea retta l’aliquota applicabile è del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro.
L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione di successione da presentarsi in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal dichiarante o intermediari dello stesso.
La presentazione cartacea è consentita ai residenti all’estero se impossibilitati a quella telematica

La risposta della agenzia aggiunge inoltre che se nella dichiarazione di successione sono presenti immobili gli eredi o legatari devono autoliquidare e versare le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, e le tasse ipotecarie.

In merito ai quesiti 3 e 4 domandati dalla istante l’agenzia rimanda alle istruzioni disponibili sul proprio sito.
Per approfondimenti su come presentare la dichiarazione di successione si rimanda al Dossier Eredità e Successione 2020


 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 14/07/2020


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