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Agevolazioni IMU: attenzione agli adempimenti

L’ agevolazione Imu che prevede il calcolo della tassa con aliquota ridotta (8,5 x mille), viene concessa al proprietario dell’immobile, purchè lo stesso rispetti gli adempimenti richiesti dalla normativa per beneficiarne. In caso contrario, l’Imu è dovuta con aliquota ordinaria (10,6 x mille).

Ciò è quanto ha stabilito il Giudice della quarta Sezione della Commissione Provinciale di Genova, con Sentenza del 16 gennaio 2020 (R.G.R. n. 789/2019).

Nel caso esaminato, il contribuente (proprietario di un immobile concesso in locazione con canone concordato) proponeva ricorso contro l’Avviso di Accertamento emesso dal Comune di Genova con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell’ IMU con aliquota ordinaria, al posto di quella agevolata dallo stesso versata.

L’agevolazione Imu, di cui il contribuente riteneva di poter godere, è prevista dal Regolamento IMU del Comune di Genova (Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 20.05.2014). In particolare, la normativa stabilisce che l’aliquota IMU ridotta (8,50 x mille), al posto di quella ordinaria (10,6 x mille) sia prevista a favore del proprietario dell’immobile purchè lo stesso rispetti le seguenti condizioni:

  • conceda in locazione l’immobile con contratto a canone concordato ex L. 431/1998;
  • provveda alla registrazione del contratto di locazione;
  • trasmetta entro 30 gg. dalla registrazione copia del contratto registrato all'Ufficio comunale.

In aggiunta il locatario deve prendere la residenza nell’immobile in oggetto.

Nel caso esaminato, il contribuente non ha provveduto ad effettuare uno degli adempimenti sopra riportati e richiesti dalla normativa. In particolare, egli non ha trasmesso copia del contratto di locazione a canone concordato al Comune pur avendolo correttamente registrato. Per la concessione dell’agevolazione infatti non è sufficiente che il Comune possa reperire il contratto nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate ma è necessario che il contribuente trasmetta una copia dello stesso all’Ufficio Comunale.

Tale inadempimento è stato ritenuto decisivo per il giudice della Commissione Tributaria che ha rigettato il ricorso del contribuente e confermato la correttezza dell’avviso di Accertamento dell’Agenzia delle entrate con il quale veniva negata l’aliquota IMU ridotta.

Nello stesso senso sì è anche espressa la Corte di Cassazione che ha già fatto presente che l’obbligo previsto dalla normativa Comunale Imu costituisce un preciso onere del contribuente e come tale risulta imprescindibile (cfr. Cass. Ord. n.7414/2019   e Cass. Sent. n.12989/2007).

Come ha evidenziato la Commissione Tributaria, la materia trattata nella vicenda è complessa e di difficile interpretazione e pertanto le spese di lite sono state divise tra le parti.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/08/2020


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