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Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

Durante la recente edizione di Telefisco, il MEF ha fornito un utile chiarimento in tema di dichiarazione IMU e altri tributi locali.

In particolare, viene precisato che, le dichiarazioni dei tributi locali possono essere ravvedute anche oltre i 90 giorni, affermazione che cambia l'orientamento precedente secondo il quale con ritardo oltre i 90 giorni si consideravano omesse.

Pertanto il Ministero dell’Economia e delle finanze afferma che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, rispetto al termine ordinario di presentazione, con sanzione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi. Non è quindi omessa dichiarazione, ma dichiarazione tardiva quella presentata oltre 90 guiorni.

Sul ravvedimento operoso ti consigliamo di leggere: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

Prima di dettagliare il chiarimento del ministero riepiloghiamo le regole della Dichiarazione IMU.

Dichiarazione IMU 2023: termini e modalità di presentazione 

Ricordiamo che entro il 30 giugno 2023 andava presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2022. 

Nel dettaglio, la dichiarazione IMU:

  • deve essere presentata, 
  • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

  • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
  • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta

Dichiarazione IMU: le regole di presentazione

La dichiarazione IMU 2023, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 30 giugno 2023, direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

Oppure, la dichiarazione poteva anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. 

In generale ricordiamo chela spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. 

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

La presentazione della Dichiarazione IMU può avvenire:

  • direttamente da parte del contribuente. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. 
  • tramite un intermediario abilitato. Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Nel caso di dichiarazione congiunta, e cioè nel caso in cui più soggetti siano titolare di diritti reali per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta,  va compilato il riquadro dei “Contitolari”.

In tal caso ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante. 

Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

Tornando ora al chiarimento del 1 febbraio, secondo il Ministero delle Finanze, per i tributi locali una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è dichiarazione tardiva e non dichiarazione omessa.

Il MEF afferma infatti che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata, con un ritardo, rispetto al temine ordinario, superiore a 90 giorni.

Ricordiamo che l'art 13 comma 1 lett c) del Dlgs n 472/1997 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo e i relativi interessi.

Secondo il chiarimento reso il 1 febbraio, gli articoli 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR n 322/98 applicabili all'imposta sui redditi, IRAP e IVA non si applicano ai tributi locali.

Pertanto il ravvedimento operoso per i tributi locali, tra cui appunto l'IMU può essere applicato anche per ritardo superiore a 90 giorni considerandola una dichiarazione tardiva.

Risulterebbe quindi superato il chiarimento MEF della Circolare n 1/2013 dove si specificava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Sarebbe però utile verificare con il proprio Comune se si conforma all'orientamento ministeriale appena diffuso.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/02/2024


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