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Decreto Sanzioni tributarie: le novità 2024

Lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, approvato lo scorso 21 febbraio in via preliminare è al vaglio delle commissioni tecniche per le opportune valutazioni.

Secondo l'iter di approvazione condiviso dal Governo, questo decreto, dovrà essere prossimamente approvato in via definitiva.

Vediamo le principali novità dello schema di Dlgs ancora in bozza.

Sanzioni tributarie: sintesi delle novità 2024

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il Decreto in pratica riscrive con diverse novità le norme sulle sanzioni in campo fiscale.

Secondo quanto anche sintetizzato dal comunicato stampa dell'esecutivo, lo scopo è quello di rendere più proporzionale l’impianto, come chiesto espressamente dalla Corte costituzionale e Cassazione e dalla Corte di giustizia europea 

Sinteticamente, gli ambiti di intervento del decreto riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

Come ha sottolineato il viceministro all’Economia Maurizio Leo, in generale "L’obiettivo è semplificare il sistema eliminando sovrapposizioni, ma anche rendere più facilmente esigibili i crediti dei contribuenti".

Leo ha inoltre specificato che "Le nuove sanzioni amministrative varranno solo per il futuro e non per il passato, saranno operative solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo".

Il Dlgs in bozza è emanato in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 20 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023). Lo schema in esame è composto di 7 articoli.

L’articolo 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, l’articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

L’articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, mentre l’articolo 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

L’articolo 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni, l’articolo 6, contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

Ridotte le sanzioni per le dichiarazioni: novità dal Decreto sanzioni

Le modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che vengono introdotte dall’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, intervengono principalmente sugli importi delle sanzioni, che vengono, a

seconda dei casi, diminuite, abolite o aumentate, vediamone alcune.

Con le modifiche all’articolo 1 del D. Lgs. 471/1997, si riduce la sanzione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si stabilisce che le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (lett. a), n. 1).

Nuove misure si applicheranno se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (lett. a), n. 2). 

Novità anche per gli importi delle sanzioni concernenti i casi in cui nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante (lett. a), n. 3). 

Una specifica disciplina è introdotta con riferimento all’ipotesi in cui la fattispecie sopra descritta si verifichi con riferimento ad una dichiarazione integrativa (lett. a), n. 4). 

Sono stabilite sanzioni più severe nelle ipotesi nelle quali la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (lett a), n. 5).

Sono abrogate le vigenti maggiorazioni per sanzioni riferibili a redditi prodotti all’estero (lett a), n. 6).

All’articolo 2 del D Lgs. 471/1997, accanto ad alcune rimodulazioni degli importi delle sanzioni, viene previsto che se le ritenute relative ai compensi, agli interessi e ad altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, e che si applica una sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata (lettera b).

Nell’articolo 5 del D Lgs. 471/1997, insieme ad alcuni cambiamenti di importi delle sanzioni, si introduce una disposizione per la quale la sanzione conseguente alla presentazione di una dichiarazione troppo bassa è inasprita (rispetto alla norma vigente) qualora la violazione sia stata realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Inoltre, la novella precisa che tale disposizione si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode (lettera c).

All’articolo 6 del D Lgs. 471/1997 si rivedono gli importi di varie sanzioni, si prevede, inoltre, l’abrogazione della norma secondo la quale il contribuente che riceve dall’ufficio competente un’attestazione di regolarizzazione e di avvenuto pagamento, deve poi registrarlo (lettera d).

All’articolo 7 del D Lgs. 471/1997, si prevede una riduzione degli importi delle sanzioni. Al comma 1 dell’articolo suddetto, le sanzioni oggetto di riduzione riguardano chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine prescritto. Inoltre, al medesimo comma, si stabilisce che alla stessa sanzione sia assoggettato chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. L’intervento al comma 3 riduce la sanzione amministrativa a carico di coloro che effettuano operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, fermo restando l'obbligo di pagamento del tributo. L’intento in parola è quello di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta; esso deve risulta da apposita dichiarazione, trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La

dichiarazione può riguardare anche più operazioni. La modifica recata al comma 5 riduce la sanzione per chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali. Quest’ultima sanzione, tuttavia, non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento (lettera e).

Modificando l’articolo 8 del D Lgs 471/1997, si riducono gli importi delle sanzioni riguardanti omissioni o incompletezza riguardante l’indicazione di spese e altri componenti negativi (lettera f).

All’articolo 10 del D Lgs. 471/1997, scendono leggermente gli importi di talune sanzioni per omissione di trasmissione di dati, notizie o documenti richiesti o per documenti non rispondenti al vero oppure incompleti. È abrogata la presunzione che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto risposte e, in mancanza di risposte, i legali rappresentanti di banche, società o enti (lettera g).

Le modificazioni all’articolo 11 del D Lgs. 471/1997 sono due. Una di esse riguarda le sanzioni relative a trasmissioni telematiche all’Agenzia delle Entrate di dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Nei casi di omessa o tardiva trasmissione, oppure di trasmissione con dati incompleti, in futuro la sanzione non potrà superare il limite massimo di 1.000 per ciascun trimestre.

L’ulteriore novella all’articolo 11 del D Lgs. 471/1997, concerne le sanzioni per irregolarità nelle comunicazioni di minusvalenze e di differenze negative.

L’importo massimo delle sanzioni in parola scenderà da 50.000 a 30.000 euro (lettera h).

Una modifica del comma 1 dell’articolo 13 del D Lgs. 471/1971 determina una lieve riduzione dal 30 cento al venticinque per cento- delle sanzioni per chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti in acconto, i

versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Un intervento sul comma 4 del medesimo articolo 13 decreto legislativo riguarda le sanzioni relative all’utilizzo di un credito di imposta non spettante. Un altro intervento, stavolta sul comma 5, concerne il credito inesistente. Dunque si continua a considerare credito inesistente, il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, ma viene eliminato il previgente riferimento al sistema dei controlli circa la sua effettiva inesistenza delineato dal D.P.R. n. 600/1973, articoli 36-bis e 36-ter nonché dal D.P.R. 633/1972, articolo 54-bis. Si segnala altresì che al medesimo articolo 13 viene aggiunto un comma 5-bis.

Ai sensi di tale nuovo comma, qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito inesistente utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme dovute siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio (lettera l).


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/03/2024


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